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Raggio di volta 13,00 m: l’accesso dei mezzi di soccorso nel DM 3 agosto 2015

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Founder & Developer · Pubblicato il · Reading time: 10 min di lettura

Raggio di voltaDM 3 agosto 2015Codice di prevenzione incendiAccesso mezzi di soccorsoFascia di ingombroItalia
Un mezzo di soccorso antincendio che affronta una curva stretta in un accesso fra due edifici
Un mezzo di soccorso antincendio che affronta una curva stretta in un accesso fra due edifici · Immagine illustrativa, generata con IA

Il raggio di volta di 13,00 m del DM 3 agosto 2015 è un parametro dell’accesso, non una verifica del mezzo. Sta nella tabella S.9-5 del Codice di prevenzione incendi, accanto a larghezza 3,50 m e altezza libera 4,00 m, e descrive la strada, non l’autoscala. Come per ogni fascia di ingombro, il mezzo in curva copre una superficie più larga della propria sagoma, e il Codice non stampa né quella sagoma né il veicolo da cui ricavarla: i cinque valori della tabella descrivono l’accesso, non dicono se un mezzo determinato ci passa.

Ogni cifra qui sotto porta il suo paragrafo, perché è il paragrafo a cambiare la sostanza: gli stessi cinque numeri sono parametri di riferimento in un punto del Codice e requisiti minimi in un altro.

I cinque parametri della tabella S.9-5

La tabella si intitola "Requisiti minimi accessi all’attività da pubblica via per mezzi di soccorso", a pagina S.9-7 del testo coordinato.

ParametroValore stampato
Larghezza3,50 m
Altezza libera4,00 m
Raggio di volta13,00 m
Pendenza≤ 10%
Resistenza al caricoalmeno 20 tonnellate, di cui 8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore con passo 4 m

L’ultima riga va letta per intero: è un requisito di portanza della superficie dell’accesso, espresso come carichi per asse su un passo dichiarato, non la massa di un mezzo di soccorso.

Quando la tabella è un riferimento e quando è un requisito

Il capitolo S.9 "Operatività antincendio" lavora per livelli di prestazione, elencati nella tabella S.9-1. I criteri di attribuzione stanno nella tabella S.9-2, che il § S.9.3 comma 1 presenta come "criteri generalmente accettati": il livello I è "non ammesso nelle attività soggette"; il livello II vale dove siano verificate tutte le condizioni elencate, fra cui che tutti i piani siano a quota compresa tra −5 m e 12 m; il livello III vale per le "opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione"; il livello IV scatta se ricorre almeno una delle condizioni indicate.

Da qui in avanti conta il verbo.

  • § S.9.4.1 comma 1 (livello II): deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio, "a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività", e "il progettista può impiegare i criteri di cui alla tabella S.9-5, quali parametri di riferimento". È una facoltà.
  • § S.9.4.2 comma 1 e § S.9.4.3 comma 1: il livello III rispetta le prescrizioni del II, il IV quelle del III. La facoltà sale così fino in cima senza irrigidirsi.
  • § S.9.4.3 comma 2 (livello IV): almeno una fra due soluzioni, l’accostabilità a tutti i piani dell’autoscala o mezzo equivalente secondo il § S.9.5 (lettera a) oppure percorsi d’accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto secondo il § S.9.6 (lettera b).
  • § S.9.5 comma 1: "gli accessi all’attività dalla via pubblica devono possedere i requisiti minimi di cui alla tabella S.9-5". Nel Codice è l’unico punto in cui i 13,00 m sono un minimo vincolante.

Due aggiunte: il § S.9.4.4 ammette soluzioni alternative a tutti i livelli, da dimostrare con uno dei metodi del § G.2.7; e per un’attività progettata per i livelli I o II di resistenza al fuoco del capitolo S.2, il § S.9.4.1 comma 2 impone che la distanza di avvicinamento non sia inferiore alla massima altezza dell’opera.

A quali attività si applica

Il Codice si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; la Nota al § G.1.5 comma 2 rimanda per l’elenco all’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151. Non è una linea guida: il § G.1.3 comma 3 lo definisce regola tecnica di prevenzione incendi, cioè "disposizione regolamentare cogente". Generalità, Strategia antincendio e Metodi ne sono la regola tecnica orizzontale, valida per tutte le attività; una regola tecnica verticale vale per una specifica attività, "con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive".

Il caso più utile da seguire fino in fondo è il capitolo V.14, la regola tecnica verticale per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 m, introdotta dal D.M. 19 maggio 2022. Classifica gli edifici sulla massima quota dei piani h, da HC (h ≤ 32 m) a HF (h > 80 m). Il § V.14.4.8 comma 1 prevede per i tipi HE e HF il livello di prestazione IV: è l’unico punto del Codice che lega un tipo di edificio nominato al livello che apre la scelta del § S.9.4.3 comma 2.

L’accostamento dell’autoscala

Il § S.9.5 comma 2 chiede che sia assicurata la possibilità d’accostamento agli edifici dell’autoscala, sviluppata come nell’illustrazione S.9-2, "ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota > 12 m". Due precisazioni: ne basta una per piano, e la soglia dei 12 m si valuta sulla quota del piano, non sull’altezza dell’edificio. L’illustrazione S.9-2 mostra lo sviluppo dell’autoscala e le posizioni accessibili, ed è un disegno: le quote che vi compaiono sono etichette grafiche e qui non se ne riporta nessuna.

Gli stessi cinque numeri nel D.M. 16 maggio 1987 n. 246

Il raggio di volta non compare solo nel Codice. Il punto 2.2.0 "Accesso all’area" dell’allegato al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, nel testo coordinato pubblicato dalla stessa Direzione centrale, elenca gli stessi cinque requisiti minimi con gli stessi valori, dai 3,50 m di larghezza alle 20 tonnellate di portanza.

Quel decreto ha però un campo di applicazione proprio. Il punto 1.0 "Scopo" lo riferisce agli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m; il punto 1.1 "Campo di applicazione" lo limita a quegli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti in caso di ristrutturazione che comporti modifiche sostanziali. E ha una regola di accostamento propria, al punto 2.2.1, per gli edifici di tipo «a» e «b», che la tabella A definisce da 12 m a 24 m e da oltre 24 m a 32 m di altezza antincendi, con scale protette o a prova di fumo interna come alternativa. Due strumenti, due campi di applicazione stampati: quale dei due percorsi progettuali valga per un edificio concreto non lo decide il capitolo S.9.

Quello che il Codice non dice

  1. Nessun punto di misura. La tabella S.9-5 stampa "Raggio di volta: 13,00 m" e basta: non dice se il raggio sia misurato al cordolo, all’asse della carreggiata o al bordo esterno della pavimentazione, non distingue arco interno ed esterno, non lo riferisce a un veicolo. Il D.M. 246/1987 fa lo stesso.
  2. Nessun mezzo. "Raggio di volta" compare una sola volta in tutto il documento; "sagoma" e "veicolo di progetto" non compaiono mai; "autoscala" compare solo nel capitolo S.9, sempre come nome del mezzo e mai con una misura.
  3. Nessun catalogo nazionale. L’Italia non pubblica veicoli di progetto per la verifica delle fasce di ingombro, come spiega il raggio di sterzata del camion per i mezzi pesanti in genere.

Da qui la differenza fra rispettare i 13,00 m e verificare l’accesso. In curva un veicolo occupa una superficie, non una linea: il bordo esterno della fascia è lo spigolo anteriore esterno della carrozzeria, che sporge oltre la traccia delle ruote anteriori, il bordo interno è la ruota posteriore interna all’altezza dell’asse, non lo spigolo posteriore, che resta dietro l’asse. Quanto valga quella banda dipende da passo, sbalzi e angolo di sterzata, cioè da dati che il Codice non stampa.

L’unica geometria veicolare nazionalmente vincolante dà l’ordine di grandezza: l’art. 217 del D.P.R. 495/1992 impone che ogni veicolo a motore o complesso possa inscriversi in una corona circolare di raggio esterno 12,50 m e interno 5,30 m, larga quindi 7,20 m. È il massimo che un veicolo omologato può occupare su quel cerchio costante: una prova di omologazione, non un raggio di progetto, e non confrontabile con i 13,00 m della tabella S.9-5, proprio perché il Codice non dice a cosa i suoi siano misurati. Quanto spazio serva davvero in una curva d’accesso non lo dicono né l’art. 217 né la tabella S.9-5: dipende da passo, sbalzi e angolo di sterzata del mezzo impiegato, e si ricava tracciando la fascia di ingombro di quel mezzo sulla planimetria.

Verificare l’accesso sulla propria planimetria

Il caso tipico: l’accesso da via pubblica a un cortile interno, con la curva schiacciata fra il filo di un edificio e il confine. Si verifica con un’analisi delle fasce di ingombro nel browser, senza CAD.

  1. Caricare la planimetria in PathSweeper: estratto di mappa, ortofoto o PDF. Poi Calibra: marcare una distanza nota e inserire la misura reale. Senza calibrazione nessun risultato ha una dimensione.
  2. Scegliere il veicolo. Per un primo inquadramento bastano i quattro modelli generici gratuiti (autovettura, furgone, autocarro a 2 assi, autobus), volutamente semplificati e non veicoli di progetto. Nella libreria veicoli non c’è alcun mezzo di soccorso italiano, perché non esiste un catalogo italiano da cui prenderlo: il mezzo reale si costruisce nell’editor di veicoli personalizzati con le misure di scheda tecnica. Creare e salvare un veicolo personalizzato è gratuito con un account; per usarlo in un progetto serve il Pass Progetto oppure il Pass Annuale.
  3. Inserire il raggio come lo hai sul foglio. Il campo "Valore della scheda tecnica" chiede un solo numero e ti fa dichiarare che cosa sia: diametro di sterzata tra cordoli, tra pareti o non specificato, raggio di sterzata esterno tra pareti, raggio interno della ruota posteriore interna. Un costruttore pubblica quasi sempre un diametro, non un raggio: il campo va compilato dichiarando il valore per quello che è sulla scheda tecnica.
  4. Disegnare la traiettoria come il mezzo entrerà davvero, retromarcia compresa se l’uscita la richiede. In "Impostazioni di disegno" la modalità di sterzata cambia il risultato: con "Sterzata in movimento" le ruote sterzano gradualmente mentre il veicolo avanza, con "Sterzata da fermo" vengono portate a fine corsa prima che il veicolo si muova, così ogni curva inizia come un arco netto. Conviene confrontare le due sulla stessa traiettoria invece di fidarsi di una sola. La sterzata in movimento è una modalità Pro: nella versione gratuita il calcolo usa la sterzata da fermo, e per salvare ed esportare un percorso disegnato con la sterzata in movimento serve il Pass Progetto o il Pass Annuale di quel progetto.
  5. Impostare il margine ed esportare. Il "Margine sulla sagoma" lo decidi tu: annotalo sul disegno insieme al veicolo adottato. PNG e JPEG sono gratuiti, DXF e DWG fanno parte del Pass Progetto o del Pass Annuale.

Il risultato è un disegno di lavoro, non un giudizio di conformità: la valutazione resta del progettista.

Errori ricorrenti

  1. Citare i 13,00 m senza il paragrafo. Al § S.9.4.1 comma 1 sono parametri di riferimento, al § S.9.5 comma 1 requisiti minimi.
  2. Dare al raggio di volta un punto di misura. Né il Codice né il D.M. 246/1987 dicono a cosa sia misurato, né se sia interno o esterno.
  3. Ricavare un mezzo dalla riga sulla resistenza al carico. Sono carichi per asse sulla superficie dell’accesso, non la massa di un’autoscala.
  4. Leggere "ogni piano a quota > 12 m" come "edifici più alti di 12 m". Il § S.9.5 comma 2 lavora piano per piano, e chiede una finestra o un balcone per piano.
  5. Considerare obbligatoria l’accostabilità dell’autoscala al livello IV. Il § S.9.4.3 comma 2 ammette in alternativa i percorsi protetti del § S.9.6.

L’accesso dei mezzi di soccorso sulla tua planimetria lo verifichi con il PathSweeper Free Tier gratis nel browser, senza installazione e senza CAD. Il veicolo personalizzato lo costruisci e lo salvi gratuitamente; per usarlo in un progetto ed esportare in DXF servono il Pass Progetto (39 € una tantum per progetto) o il Pass Annuale (399 € all’anno).

Domande frequenti

È il termine che il Codice di prevenzione incendi usa per il raggio della curva di un accesso destinato ai mezzi di soccorso antincendio. Compare una sola volta in tutto il documento, nella tabella S.9-5 dell’allegato I al D.M. 3 agosto 2015, nella riga "Raggio di volta: 13,00 m". Il Codice non dice a cosa sia misurato: non indica il cordolo, l’asse della carreggiata o il bordo esterno, non distingue fra raggio interno ed esterno e non lo riferisce ad alcun veicolo. Lo stesso valore, con la stessa formula e senza punto di misura, sta al punto 2.2.0 dell’allegato al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 sugli edifici di civile abitazione.

Dipende da quale paragrafo si sta applicando, e i due paragrafi usano parole diverse. Al § S.9.4.1 comma 1, che vale per il livello di prestazione II e viene richiamato ai livelli III e IV, il Codice scrive che "il progettista può impiegare i criteri di cui alla tabella S.9-5, quali parametri di riferimento per l’accesso dei mezzi dei Vigili del fuoco": è una facoltà. Al § S.9.5 comma 1 scrive invece che "gli accessi all’attività dalla via pubblica devono possedere i requisiti minimi di cui alla tabella S.9-5": lì i 13,00 m sono un minimo. Al paragrafo S.9.5 si arriva dal § S.9.4.3 comma 2 lettera a, al livello di prestazione IV, e solo se si sceglie l’accostabilità dell’autoscala invece dei percorsi d’accesso protetti della lettera b.

Il Codice non dà una formula e non dà un veicolo. La tabella S.9-5 fissa un valore, 13,00 m, senza indicare il punto di misura, e in tutto il documento non compare alcuna sagoma né alcun veicolo di progetto per i mezzi di soccorso: la parola "sagoma" non ricorre mai e "autoscala" compare solo nel capitolo S.9, sempre come nome del mezzo e mai con misure. Il valore si rispetta disegnando la curva dell’accesso; se serve sapere se un mezzo reale ci passa davvero, si prendono passo, sbalzi e diametro di sterzata dalla sua scheda tecnica e si traccia la fascia di ingombro sulla planimetria.

Il § S.9.5 comma 2 del Codice chiede che sia assicurata la possibilità d’accostamento agli edifici dell’autoscala, sviluppata come nell’illustrazione S.9-2, ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota superiore a 12 m. Non è ogni finestra e non è l’edificio nel suo complesso: la soglia si valuta piano per piano, sulla quota. Al livello di prestazione IV il § S.9.4.3 comma 2 chiede almeno una fra due soluzioni: l’accostabilità a tutti i piani dell’autoscala o mezzo equivalente dei Vigili del fuoco secondo il § S.9.5 (lettera a) oppure percorsi d’accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto secondo il § S.9.6 (lettera b). L’accostamento non è quindi obbligatorio di per sé: lo diventa solo se il progettista sceglie la lettera a. Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 ha una regola propria, e diversa: al punto 2.2.1, per gli edifici di civile abitazione di tipo «a» e «b», deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, senza alcuna soglia di quota. Se il requisito non è soddisfatto, gli edifici di tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette e quelli di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interna.

Il Codice di prevenzione incendi, cioè l’allegato I al D.M. 3 agosto 2015, si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; la Nota al § G.1.5 comma 2 rimanda per l’elenco all’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151. Il Codice si definisce regola tecnica di prevenzione incendi, cioè "disposizione regolamentare cogente". Le sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi formano la regola tecnica orizzontale, valida per tutte le attività; una regola tecnica verticale vale per una specifica attività, con indicazioni complementari o sostitutive. Per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 m la regola tecnica verticale è il capitolo V.14.

Sì, come disegno di verifica in fase di progetto. PathSweeper gira nel browser, senza installazione e senza licenza CAD, e il calcolo avviene sul tuo dispositivo. Si carica una planimetria o un’ortofoto, si calibra la scala su una distanza nota, si disegna la traiettoria e si legge la fascia di ingombro in tempo reale. Sono gratuiti i quattro modelli generici di veicoli standard, la calibrazione, il disegno della traiettoria e l’esportazione in PNG e JPEG; è gratuito anche creare e salvare un veicolo personalizzato con le misure di scheda tecnica. Per usare quel veicolo in un progetto, per caricare DWG o DXF e per esportare in DXF o DWG serve il Pass Progetto di quel progetto oppure il Pass Annuale. Il risultato è un disegno di lavoro: la valutazione resta del progettista.

Fonti e riferimenti

  1. Codice di prevenzione incendi (allegato I al DM 3 agosto 2015), testo coordinato in vigore dal 1 gennaio 2023: §§ G.1.3, G.1.5, S.9.2, S.9.3 e tabella S.9-2, S.9.4.1, S.9.4.2, S.9.4.3, S.9.4.4, S.9.5 e tabella S.9-5, capitolo V.14 — Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica
  2. DM 16 maggio 1987 n. 246, Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, testo coordinato (ottobre 2020): punti 1.0, 1.1, 2.2.0, 2.2.1 e tabella A — Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica
  3. D.P.R. 495/1992, art. 217: inscrivibilità in curva dei veicoli, corona circolare 12,50 m / 5,30 m — Normattiva

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